IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Nella causa promossa da Torrente Carmelo, quale procuratore generale di Bozzo Ambrogio, residente in Santo Domingo, Porto Plata, Calle Antera Mota, ed elettivamente domiciliato in Genova, via Maragliano, 7/10, presso lo studio dell'avv. Claudio Russo, che lo rappresenta e difende in giudizio come da mandato in calce all'atto introduttivo ricorrente; Contro Gest Line S.p.A., in persona del legale rappresentante Iodice Piergiorgio, residente in Caserta ed elettivamente domiciliato in Genova, in via Maragliano, 10/6, presso lo studio dell'avv. Giovanni Causi, che la rappresenta e difende in giudizio come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, convenuta opposta. Premesso che il concessionario della riscossione dei tributi Gest Line S.p.A. iniziava, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, l'esecuzione forzata su un immobile di proprieta' Bozzo Ambrogio sito in Genova, via Santa Croce, 17; con ricorso ai sensi degli articoli 615 e 617 c.p.c., depositato il 7 luglio 2005, Bozzo Ambrogio (il quale agiva tramite il procuratore generale Torrente Carmelo) proponeva opposizione avverso detta procedura esecutiva; in via preliminare, l'opponente denunciava la mancata notificazione dell'avviso di vendita nonche' degli atti prodromici rappresentati dalle cartelle di pagamento richiamate dall'avviso; costituendosi in giudizio, la Gest Line S.p.A. replicava eccependo la inammissibilita' della opposizione sollevata con riferimento alla mancata notificazione delle cartelle di pagamento, nonche' l'infondatezza dell'opposizione concernente la mancata notificazione dell'avviso di vendita: tale notificazione, infatti, era stata regolarmente effettuata ai sensi degli articoli 58, 59 e 60 d.P.R. n. 600/1973; la parte opponente chiedeva allora che questo giudice sollevasse davanti alla Corte costituzionale la questione sulla legittimita' costituzionale delle norme che disciplinano la notificazione degli atti in materia tributaria. Rilevato che l'opposizione proposta nel presente processo concerne i vizi da cui sarebbero affette la notificazione delle cartelle di pagamento e la notificazione dell'avviso di vendita; ove il motivo di opposizione concernente la notificazione delle cartelle dovesse risultare inammissibile ai sensi dell'art. 57 d.P.R. n. 602/1973 (secondo il quale in materia tributaria non possono essere sollevate opposizioni inerenti alla regolarita' della notificazione del titolo esecutivo), ai fini della decisione diverrebbe pertanto dirimente la questione concernente la regolarita' della notificazione dell'avviso di vendita; tale atto risulta notificato al debitore, in data 9 aprile 2005, mediante deposito ed affissione presso la Casa comunale di Recco; e' pacifico, oltre a risultare dalla documentazione prodotta, che al momento in cui veniva effettuata la notifica Bozzo Ambrogio era residente nella Repubblica Dominicana; tale situazione risultava dall'iscrizione all'AIRE dei contribuente, effettuata fin dal 12 ottobre 2000, ed era nota allo stesso notificante, posto che di essa si dava atto nella certificazione del Comune di Recco allegata all'avviso di vendita; il concessionario per la riscossione ha effettuato la notificazione, con le modalita' sopra descritte, ai sensi degli articoli 58 e 60, lett. c), e) ed f) del d.P.R. n. 600/1973, secondo i quali: (Art. 58) Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti. (...). Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si e' prodotto il reddito o, se il reddito e' prodotto in piu' comuni, nel comune in cui si e' prodotto il reddito piu' elevato. (...); (Art. 60) La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente e' eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: (...) c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario; (...) e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi e' abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del c.p.c. si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione; f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano; la notificazione risulta dunque eseguita nel rispetto delle norme che la disciplinano, posto che lo stesso opponente non ha contestato che proprio nel Comune di Recco debba identificarsi, nella specie, quello presso cui andava svolta l'attivita' di notificazione ai sensi delle norme in esame; l'opponente ha peraltro chiesto che venga sollevata la questione di illegittimita' costituzionale delle norme sopra citate, in relazione agli artt. 1, 3 e 24 Cost.; la questione appare rilevante, in quanto attinente proprio alle norme che disciplinano il compimento dell'atto notificatorio la cui validita' e' oggetto di contestazione; essa appare inoltre non manifestamente infondata, e deve anzi essere arricchita di un'ulteriore profilo, posto che: a) le norme in esame consentono che la notificazione avvenga mediante il deposito dell'atto nella casa comunale di un luogo diverso (e potenzialmente remoto, trattandosi di residenti all'estero) rispetto a quello ove si trovano (a reale residenza o l'effettivo domicilio del debitore; esse, allo stesso tempo, non prevedono la spedizione a mezzo posta di una copia dell'atto, o almeno di un avviso del deposito dell'atto; b) e' di assoluta evidenza che, all'esito di una siffatta procedura, residua una piu' che concreta possibilita' che il destinatario dell'atto non abbia acquisito, e non possa acquisire mai, alcuna notizia dell'avvenuta notificazione; c) le norme in questione, in altri termini, consentono che il processo esecutivo abbia inizio senza che l'esecutato abbia avuto notizia di esso, e gli sottraggono, di fatto, la possibilita' di esercitare il proprio diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost.; d) in questo senso, le norme di cui si tratta violano pure l'art. 3 della Costituzione, perche' introducono una ingiustificata disparita' di trattamento tra i cittadini sottoposti ad espropriazione secondo le norme del codice di procedura civile, in relazione alla quale vigono le ordinarie norme in materia di notificazione degli atti, e quelli sottoposti alla esecuzione «esattoriale», sottoposti al regime sopra descritto; e) inoltre le norme in esame, nella misura in cui consentono che un procedimento, destinato a concludersi con la vendita forzata del bene del debitore, possa iniziare senza che quest'ultimo ne abbia conoscenza, si pongono in contrasto con l'art. 42 Cost., comma secondo, secondo il quale la legge deve garantire la proprieta' privata; f) e' da ritenere che, con la normativa in esame, il legislatore abbia inteso tutelare in maniera primaria l'interesse dello Stato alla riscossione del tributi; ma e' evidente che tale pur rilevantissimo interesse non puo' essere perseguito a prezzo del sacrificio dei diritti costituzionalmente garantiti del cittadino, a meno di porsi in contrasto con il principio della sovranita' popolare, sancito dall'art. 1 della Costituzione; occorre pertanto trasmettere gli atti alla Corte costituzionale, contestualmente sospendendo il processo esecutivo e quello di opposizione.