IL TRIBUNALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Nella  causa  promossa  da  Torrente  Carmelo,  quale procuratore
generale  di Bozzo Ambrogio, residente in Santo Domingo, Porto Plata,
Calle  Antera  Mota,  ed  elettivamente  domiciliato  in  Genova, via
Maragliano,  7/10,  presso  lo studio dell'avv. Claudio Russo, che lo
rappresenta  e  difende in giudizio come da mandato in calce all'atto
introduttivo ricorrente;
    Contro  Gest  Line  S.p.A.,  in persona del legale rappresentante
Iodice Piergiorgio, residente in Caserta ed elettivamente domiciliato
in  Genova,  in  via  Maragliano,  10/6,  presso  lo studio dell'avv.
Giovanni  Causi,  che  la  rappresenta  e difende in giudizio come da
mandato in calce alla comparsa di costituzione, convenuta opposta.
    Premesso che il concessionario della riscossione dei tributi Gest
Line  S.p.A. iniziava, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
l'esecuzione forzata su un immobile di proprieta' Bozzo Ambrogio sito
in Genova, via Santa Croce, 17;
        con  ricorso  ai  sensi  degli  articoli  615  e  617 c.p.c.,
depositato  il  7 luglio 2005, Bozzo Ambrogio (il quale agiva tramite
il  procuratore  generale  Torrente  Carmelo)  proponeva  opposizione
avverso detta procedura esecutiva;
        in   via   preliminare,  l'opponente  denunciava  la  mancata
notificazione  dell'avviso  di  vendita nonche' degli atti prodromici
rappresentati dalle cartelle di pagamento richiamate dall'avviso;
        costituendosi  in  giudizio,  la  Gest  Line S.p.A. replicava
eccependo   la   inammissibilita'  della  opposizione  sollevata  con
riferimento  alla  mancata notificazione delle cartelle di pagamento,
nonche'   l'infondatezza   dell'opposizione  concernente  la  mancata
notificazione  dell'avviso  di  vendita: tale notificazione, infatti,
era stata regolarmente effettuata ai sensi degli articoli 58, 59 e 60
d.P.R. n. 600/1973;
        la   parte  opponente  chiedeva  allora  che  questo  giudice
sollevasse  davanti  alla  Corte  costituzionale  la  questione sulla
legittimita'   costituzionale   delle   norme   che  disciplinano  la
notificazione degli atti in materia tributaria.
    Rilevato   che   l'opposizione  proposta  nel  presente  processo
concerne  i  vizi  da  cui  sarebbero  affette la notificazione delle
cartelle di pagamento e la notificazione dell'avviso di vendita;
        ove  il  motivo  di  opposizione concernente la notificazione
delle  cartelle dovesse risultare inammissibile ai sensi dell'art. 57
d.P.R.  n. 602/1973  (secondo  il  quale  in  materia  tributaria non
possono  essere sollevate opposizioni inerenti alla regolarita' della
notificazione   del   titolo  esecutivo),  ai  fini  della  decisione
diverrebbe pertanto dirimente la questione concernente la regolarita'
della notificazione dell'avviso di vendita;
        tale  atto  risulta  notificato al debitore, in data 9 aprile
2005,  mediante  deposito  ed  affissione  presso la Casa comunale di
Recco;
        e' pacifico, oltre a risultare dalla documentazione prodotta,
che  al  momento  in cui veniva effettuata la notifica Bozzo Ambrogio
era residente nella Repubblica Dominicana;
        tale   situazione   risultava  dall'iscrizione  all'AIRE  dei
contribuente,  effettuata  fin  dal 12 ottobre 2000, ed era nota allo
stesso   notificante,   posto   che   di  essa  si  dava  atto  nella
certificazione del Comune di Recco allegata all'avviso di vendita;
        il   concessionario  per  la  riscossione  ha  effettuato  la
notificazione,  con  le  modalita'  sopra  descritte,  ai sensi degli
articoli  58 e 60, lett. c), e) ed f) del d.P.R. n. 600/1973, secondo
i quali:
          (Art.  58) Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui
redditi  ogni  soggetto  si  intende  domiciliato  in un comune dello
Stato,  giusta  le disposizioni seguenti. (...). Quelle non residenti
hanno  il  domicilio  fiscale  nel  comune  in  cui si e' prodotto il
reddito  o,  se  il reddito e' prodotto in piu' comuni, nel comune in
cui si e' prodotto il reddito piu' elevato. (...);
          (Art.  60) La notificazione degli avvisi e degli altri atti
che  per  legge  devono essere notificati al contribuente e' eseguita
secondo  le  norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice
di  procedura  civile,  con  le seguenti modifiche: (...) c) salvo il
caso  di  consegna  dell'atto  o  dell'avviso  in  mani  proprie,  la
notificazione   deve   essere   fatta   nel   domicilio  fiscale  del
destinatario;  (...) e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la
notificazione   non   vi   e'   abitazione,  ufficio  o  azienda  del
contribuente,  l'avviso  del  deposito  prescritto  dall'art. 140 del
c.p.c.  si  affigge  nell'albo del comune e la notificazione, ai fini
della  decorrenza  del  termine  per  ricorrere  si  ha  per eseguita
nell'ottavo   giorno   successivo  a  quello  di  affissione;  f)  le
disposizioni  contenute  negli  articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del
codice di procedura civile non si applicano;
        la  notificazione  risulta dunque eseguita nel rispetto delle
norme  che  la  disciplinano,  posto  che  lo stesso opponente non ha
contestato che proprio nel Comune di Recco debba identificarsi, nella
specie,  quello presso cui andava svolta l'attivita' di notificazione
ai sensi delle norme in esame;
        l'opponente  ha  peraltro  chiesto  che  venga  sollevata  la
questione  di illegittimita' costituzionale delle norme sopra citate,
in relazione agli artt. 1, 3 e 24 Cost.;
        la  questione  appare  rilevante, in quanto attinente proprio
alle  norme che disciplinano il compimento dell'atto notificatorio la
cui validita' e' oggetto di contestazione;
        essa appare inoltre non manifestamente infondata, e deve anzi
essere arricchita di un'ulteriore profilo, posto che:
          a)  le  norme  in  esame  consentono  che  la notificazione
avvenga  mediante  il  deposito  dell'atto  nella casa comunale di un
luogo  diverso  (e  potenzialmente  remoto,  trattandosi di residenti
all'estero)  rispetto  a  quello  ove si trovano (a reale residenza o
l'effettivo  domicilio  del  debitore;  esse,  allo stesso tempo, non
prevedono  la  spedizione  a  mezzo  posta  di una copia dell'atto, o
almeno di un avviso del deposito dell'atto;
          b)  e'  di assoluta evidenza che, all'esito di una siffatta
procedura,   residua  una  piu'  che  concreta  possibilita'  che  il
destinatario  dell'atto  non  abbia  acquisito, e non possa acquisire
mai, alcuna notizia dell'avvenuta notificazione;
          c)  le norme in questione, in altri termini, consentono che
il  processo esecutivo abbia inizio senza che l'esecutato abbia avuto
notizia  di  esso,  e  gli  sottraggono, di fatto, la possibilita' di
esercitare  il  proprio  diritto  di  difesa,  garantito dall'art. 24
Cost.;
          d)  in questo senso, le norme di cui si tratta violano pure
l'art.  3  della Costituzione, perche' introducono una ingiustificata
disparita'   di   trattamento   tra   i   cittadini   sottoposti   ad
espropriazione  secondo  le  norme del codice di procedura civile, in
relazione  alla  quale  vigono  le  ordinarie  norme  in  materia  di
notificazione   degli  atti,  e  quelli  sottoposti  alla  esecuzione
«esattoriale», sottoposti al regime sopra descritto;
          e)   inoltre  le  norme  in  esame,  nella  misura  in  cui
consentono  che  un  procedimento,  destinato  a  concludersi  con la
vendita  forzata  del  bene  del  debitore,  possa iniziare senza che
quest'ultimo  ne abbia conoscenza, si pongono in contrasto con l'art.
42  Cost., comma secondo, secondo il quale la legge deve garantire la
proprieta' privata;
          f)  e'  da  ritenere  che,  con  la  normativa in esame, il
legislatore  abbia  inteso  tutelare  in maniera primaria l'interesse
dello Stato alla riscossione del tributi; ma e' evidente che tale pur
rilevantissimo  interesse  non  puo'  essere  perseguito a prezzo del
sacrificio  dei diritti costituzionalmente garantiti del cittadino, a
meno  di  porsi  in  contrasto  con  il  principio  della  sovranita'
popolare, sancito dall'art. 1 della Costituzione;
        occorre    pertanto   trasmettere   gli   atti   alla   Corte
costituzionale,  contestualmente  sospendendo il processo esecutivo e
quello di opposizione.